Legge 68/99

L’obbligo normativo diventa ricchezza per le aziende.

La Legge N. 68 del 12 marzo 1999 “Norme per il Diritto al lavoro dei disabili” ha come finalità la promozione dell’inserimento e dell’inclusione delle persone con disabilità nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e collocamento mirato. 

Collocamento mirato

Per collocamento mirato si intende il complesso degli strumenti che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nella posizione più idonea, attraverso l’analisi delle opportunità professionali dell’azienda, e la predisposizione di azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con l’ambiente, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi di lavoro.

Dal collocamento mirato deriva l’istituto delle assunzioni obbligatorie. 

Le aziende con più di 14 dipendenti devono riservare una quota destinata a:

  • Persone con invalidità civile con percentuale dal 46%al 100%;
  • Persone con invalidità del lavorocon percentuale di superiore al 33%, persone con invalidità per servizio (ex dipendenti pubblici, compresi i militari), persone con invalidità di guerra e civile di guerra con minorazioni dalla prima all’ottava categoria;
  • Persone non vedenti e sordomute;
  • categorie protette: profughi italiani, orfani e vedove/i di deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio ed equiparati (sono equiparati alle vedove/i e agli orfani i coniugi e i figli di grandi invalidi del lavoro dichiarati incollocabili, dei grandi invalidi per servizio o di guerra con pensione di prima categoria), vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata (Ex art. 18).

I datori di lavoro sono interessati dai termini di legge qualora impieghino:

  • dai 15 ai 35 dipendenti: inserimento di 1 persona con disabilità;
  • dai 36 ai 50: inserimento di 2 persone con disabilità;
  • oltre i 50: devono riservare il 7%dei posti a favore di persone con disabilità più l’1% a favore dei familiari delle persone con invalidità e dei profughi rimpatriati (Ex 18).

I datori di lavoro sono tenuti a presentare la richiesta di assunzione entro sessanta giorni dal momento in cui subentra l’obbligo normativo, salvo convenzioni stipulate con il centro per l’impiego di riferimento.

Prospetto informativo

Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti devono presentare, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilità e/o appartenente alle altre categorie protette, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68.

L’articolo 40, comma 4 del Decreto Legge 112/2008, come convertito dalla Legge 133/2008, ha introdotto l’obbligo di trasmissione esclusivamente per via telematica del Prospetto Informativo Aziendale, con il quale i datori di lavoro, pubblici e privati, secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010, comunicano ai servizi competenti entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale, riferita al 31 dicembre dell’anno precedente.

Il Prospetto deve essere inviato solo qualora vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale rispetto all’ultimo prospetto informativo inviato, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Con il decreto n. 194 del 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto ad aggiornare l’importo delle sanzioni per ritardato invio del prospetto informativo e la mancate copertura della quota di riserva, obbligatori in base alle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. 

Di seguito, l’importo aggiornato delle sanzioni a partire dall’1 gennaio 2022:

  • mancata presentazione del prospetto informativo: la sanzione ammonta ad un valore pari a € 702,43 e ad € 34,02 per ogni giorno di ulteriore ritardo.
  • mancata copertura della quota di riserva: la sanzione è pari a 196,05 euro, cinque volte il contributo esonerativo, disciplinato dall’articolo 5 comma 3 della legge 68 per lavoratore per ogni giorno di scopertura. Il contributo, versato al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili, è pari a 39,21 euro al giorno per ciascun lavoratore disabile non assunto.
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